Art. 1.

      1. In attesa della omogeneizzazione delle diverse normative in materia di trattamento di fine rapporto per i lavoratori della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, ferma restando la disciplina del trattamento di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, agli ex dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici, collocati a riposo nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e il 1o dicembre 1984, viene riliquidata, a domanda, l'indennità di buonuscita o analogo trattamento di fine servizio, computando l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nella misura indicata dall'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.
      2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata all'ente erogante, su apposito modello, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.